OMICIDIO STRADALE, UN ANNO DOPO
NEL 2016 LE VITTIME DI INCIDENTI STRADALI SONO DIMINUITE DEL 5% RISPETTO AL 2015
Il 25 marzo 2016 è entrata in vigore la legge n 41 del 23 marzo 2016 che introduce nel codice penale il reato di omicidio stradale, art 589 bis, e il reato di delitto di lesioni stradali gravi o gravissime, art.590 bis.
Prima della legge sull’omicidio stradale questi tipi di reato erano perseguibili e assimilati all’ omicidio colposo, con pene dai sei mesi ai cinque anni, con specifiche aggravanti per violazione delle norme stradali.
È stata una legge di iniziativa popolare a proporre dal 2010 l’istituzione di una fattispecie penale specifica per questa tipologia di reato, perseguibile con pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, con l’arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida dei veicoli.
La categorizzazione di questi reati ha lo scopo di arginare il dilagante fenomeno della violenza stradale e spingere a una maggiore cautela sulla strada. Si parla di omicidio stradale quando si cagiona la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; il reato è punito con la reclusione di anni variabili e fino a un massimo di diciotto.
I casi di violazione del codice che cagionano la morte di una persona, ovvero una lesione personale grave o gravissima , sono: la guida in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti; la guida in centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella consentita; l’attraversamento di un semaforo rosso o la circolazione contromano e la manovra di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve, dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
La pena è aumentata se : il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria ed è di proprietà dell’ autore del fatto; se causa la morte di più persone e il conducente si dà alla fuga.
Al contrario se il conducente si ferma e presta soccorso, non è soggetto all’arresto.
Ad un anno dall’entrata in vigore della legge, un fatto fra tutti risulta esserne indicatore dell’oggettiva efficacia: la proposta di revisione avanzata per sgonfiare la portata dei suoi effetti, uno fra tutti la procedibilità d’ ufficio per il reato di lesioni personali gravi e gravissime, che dovrebbe rimanere in vigore solo per i casi più gravi.
Sicuramente il legislatore voleva decongestionare le procure, ma gli effetti di queste modifiche oltre a depotenziare la legge, creeranno un doppio binario di complessa gestione.
Di fatto, più eloquente è l’evidenza dei numeri: nel 2016 le vittime di incidenti stradali sono diminuite del 5% rispetto al 2015; in particolare se si considera il periodo che va dall’ entrata in vigore della legge a marzo, fino a dicembre 2016, tale decremento è ancora più importante, pari al 6,7%.
Il trend si conferma positivo anche nei primi mesi del 2017: meno 5,5% rispetto allo scorso anno e gli incidenti mortali sono diminuiti del 20% anche durante la fascia oraria notturna, che è notoriamente la più critica.