Entro il prossimo 11 ottobre gli avvocati devono aggiornare le polizze per la responsabilità professionale e per gli altri rischi legati all’attività dello studio. Da tale data saranno operativi infatti i nuovi parametri vincolanti contenuti nel Decreto del 22/09/2016 che regola condizioni, massimali minimi delle polizze di responsabilità civile e degli infortuni derivanti dalla professione.
Chi non si allinea alle condizioni di legge commette illecito disciplinare.
I profili di rischio da assicurare sono due:
– Il rischio legato all’esercizio della professione in sé e verso la clientela;
– Il rischio legato alle vicende proprie della vita dell’attività organizzata in azienda (infortuni di dipendenti e collaboratori).
In relazione al primo aspetto, l’avvocato deve assicurare la propria responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia dei documenti, somme di denari titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
L’altro obbligo attiene alla stipula di una polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’ esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio.
Il rischio professionale deve essere garantito con importi via via crescenti in base alla dimensioni dello studio: si va da un minimo di 350 mila euro per l’attività individuale ad un massimo di 5 milioni per sinistro e 10 milioni all’anno per studi organizzati in forma collettiva.
Per quanto riguarda gli infortuni, la polizza deve includere i rischi derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
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